
Il counseling rientra in quella che viene definita “professione non regolamentata“, disciplinata, per tutelare i consumatori, dalla legge 14 gennaio 2013 n. 4, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio 2013 n. 22. Per leggere il testo completo clicca qui.
Cosa dice la legge?
Questa legge, entrata in vigore dal 10 febbraio 2013, nell’art. 1 comma 2 definisce come “professione non organizzata in ordine e collegi“, l’attività economica volta alla prestazione di servizi o opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o con il concorso di esso, con l’esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.
Secondo la legge l’esercizio della professione è libero e fondato sull’autonomia, sulle competenze e sull’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnico, nel rispetto dei principi di buona fede, dell’affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell’ampliamento e della specializzazione dell’offerta dei servizi, della responsabilità del professionista. Nello specifico, il counselor può esercitare la professione in forma individuale, associata, societaria, cooperativa, di lavoro dipendente.
La normativa, inoltre, promuove l’autoregolamentazione volontaria e la qualificazione dell’attività dei soggetti, in base alla conformità alla normativa tecnica UNI.

In base al comma3 dell’art. 1, il counselor ha l’obbligo di citare gli estremi di legge, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente. Nello specifico, i documenti che devono contenere il riferimento alla legge sono le fatture, i contratti, i preventivi e la corrispondenza con il cliente; ma si consiglia di citarla anche sul timbro, sulla carta intestata, sulle locandine, sulle targhe professionali e sui biglietti da visita. Sono diverse le diciture che si possono utilizzare, finché non ci sarà un chiarimento ufficiale da parte della normativa, ad esempio “Libera professione ai sensi della legge 14.1.2013 n. 4“, “Professione ai sensi della legge 14.1.2013 n. 4“, o in forma più breve “Libera professione legge 4/2013“.
In caso di inadempimento vi è la sanzione, applicata secondo il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206

